di Alessandro De Angelis
Era il gennaio 1975 quando la Corte Costituzionale stabilì, con la sentenza numero 27, l’illegittimità costituzionale dell’articolo 546 del codice penale. L’articolo in questione infatti non prevedeva la possibilità di interrompere la gravidanza quando l’ulteriore gestazione avrebbe potuto creare un danno o comunque un pericolo grave per la salute della madre.








